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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Il RLS deve essere sempre preparato. Proteggi la tua azienda da infortuni e sanzioni grazie a una formazione di alta qualità.
Di cosa si occupa il RLS?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura prevista dalla legislazione italiana (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche) che rappresenta i lavoratori nell’ambito della sicurezza sul lavoro.
Si occupa di monitorare l’applicazione delle norme di sicurezza, segnalare eventuali situazioni di rischio e supportare l’azienda nel predisporre le misure necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Nello specifico:
- Offre consulenza sulla valutazione dei rischi e può effettuare sopralluoghi per valutare le condizioni in cui operano i lavoratori;
- Offre consulenza sulla formazione degli Addetti alle Emergenze e di tutti i lavoratori sui temi della sicurezza; può inoltre organizzare attività formative;
- Viene consultato per la nomina del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP);
- Riceve e consulta il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per dare il suo parere sulle attività di Prevenzione da adottare;
- Partecipa alle riunioni periodiche con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti alle Emergenze e il Medico Competente;
- Comunica con i professionisti della vigilanza;
- Può accedere a tutte le informazioni sui rischi specifici ai quali i lavoratori sono esposti, al fine di poter svolgere in modo efficace il proprio compito di rappresentanza;
- Può fare ricorso alle autorità competenti (ASL, Direzione provinciale del lavoro e Autorità Giudiziaria) in caso di inadeguate misure di prevenzione e protezione.
La nomina del RLS è obbligatoria?
Designare o eleggere il RLS è un tipo diverso di obbligo. Si tratta infatti di un diritto-dovere dei lavoratori.
La normativa fornisce delle indicazioni precise riguardo a questa figura, ma se i lavoratori dovessero decidere di non nominare un RLS o non riuscissero a eleggerne uno, non sono previste sanzioni a loro carico. Per i casi come questo è però stata sviluppata una soluzione alternativa con la figura del RLST.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 addetti, l’RLS viene eletto o designato dai dipendenti nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti. In caso contrario, l’RLS viene scelto direttamente tra i lavoratori.
Non potrà essere nominato RLS il dipendente che è già stato nominato RSPP o il datore di lavoro a causa dell’incompatibilità tra i due ruoli. Per le attività di elezione i lavoratori hanno a disposizione una serie di mezzi adeguati tra cui un monte ore di permessi retribuiti.
Se nessuno dei dipendenti vuole assumere il ruolo di RLS, il datore di lavoro può richiedere all’Organismo Paritetico (art.48 co. 6 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) o al Fondo di Sostegno alla Piccola e Media Impresa istituito presso l’INAIL (art. 52 D.Lgs. 81/2008) l’assegnazione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) come previsto dall’art. 48 D.Lgs. 81/2008.
La nomina del RLS o RLST dura 3 anni. Alla scadenza di questo termine, occorre procedere a nuove elezioni. È consentita la rielezione della stessa persona.
Quanti RLS bisogna eleggere?
La presenza di uno o più RLS è prevista in base alle dimensioni dell’azienda o unità produttiva:
- da 1 a 200 lavoratori:
1 rappresentante; - da 201 a 1.000 lavoratori:
3 rappresentanti; - più di 1.000 lavoratori:
6 rappresentanti.
La presenza del RLS non è necessaria nei seguenti casi:
- lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile
- coltivatori diretti del fondo
- soci delle società semplici operanti nel settore agricolo
- artigiani
- piccoli commercianti
- imprese familiari
- imprese dove sono impiegati solo lavoratori a progetto
- imprese che offrono solo servizi a domicilio.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro verso il RLS?
Il titolare d’azienda è tenuto a compiere le seguenti azioni:
fare richiesta scritta, dandone evidenza, ai lavoratori per conoscere il nominativo del RLS;
in caso di inadempienza è prevista una sanzione amministrativa da 50 a 300 € a carico del datore di lavoro;
in caso di richiesta effettuata, ma che non ha ricevuto risposta, l’azienda dovrà versare in un apposito fondo una cifra pari a 2 ore di retribuzione per ciascun lavoratore all’anno;
comunicare il nominativo del RLS all’INAIL per via telematica;
in caso di inadempienza è prevista una sanzione amministrativa da 50 a 300 € a carico del datore di lavoro;
formare il RLS garantendo la sua partecipazione a un corso specifico;
in caso di inadempienza, il datore di lavoro è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o con un’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 € (art. 55 co. 5 lett. c D.Lgs 81/2008).
Non hai ancora formato il RLS della tua azienda?
Il corso di formazione per RLS dura 32 ore e prevede un aggiornamento annuale di:
- 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori;
- 8 ore per aziende con più di 50 lavoratori.
Il programma del corso di formazione obbligatorio per RLS prevede:
- principi giuridici comunitari e nazionali, normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
- tecniche di individuazione e contenimento dei rischi all’interno dell’ambiente di lavoro
- indicazioni sulla rappresentanza dei lavoratori e sulle loro mansioni
- tecniche efficaci di comunicazione con i lavoratori.
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