LO STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI È COMPATIBILE CON LE LORO MANSIONI?
Verificalo con il Medico Competente.
Il professionista sanitario qualificato che protegge la tua azienda da infortuni, sanzioni e malattie professionali.
Di cosa si occupa il
Medico del Lavoro?
Il Medico Competente o Medico del Lavoro è un dottore specializzato in Medicina del Lavoro, Igiene e Medicina preventiva o Medicina Legale iscritto all’Ordine dei Medici nazionale e presente nell’Elenco Nazionale dei Medici Competenti (art. 2 co. 1 lett. h D.Lgs. 81/08).
La sua specializzazione gli permette di accertarsi del rischio di malattie causate dalle mansioni ricoperte dal lavoratore (ambito su cui il medico di medicina generale non è invece preparato).
Si occupa di tutelare la salute dei lavoratori delle aziende in cui è nominato attraverso una serie di attività volte a prevenire le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro.
- effettua visite preassuntive e periodiche
- effettua sopralluoghi annuali o periodici in base al rischio
- firma e verifica, con eventuali osservazioni, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in relazione alla parte sanitaria
- redige e aggiorna il protocollo sanitario
- informa i lavoratori sulla motivazione degli accertamenti medici
- rilascia l’idoneità allo svolgimento della mansione
- presenta e spiega i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria al datore di lavoro, al RSPP e al RLS in una relazione sanitaria annuale e durante una delle riunioni di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08, così da attuare le misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria; per aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il luogo di custodia sarà concordato con il datore di lavoro
- invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dalla normativa, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003; il lavoratore può chiedere copia delle cartelle all’ISPESL tramite il Medico del Lavoro o il proprio medico di medicina generale
- trasmette, esclusivamente in via telematica, i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori (Allegato 3B) sottoposti a Sorveglianza Sanitaria entro il primo trimestre di ogni anno successivo a quello di riferimento.
La nomina del Medico del Lavoro è obbligatoria per tutti?
Nominare il Medico Competente è obbligatorio se l’attività aziendale è sottoposta a rischi specifici indicati dalla normativa vigente:
- Agenti chimici, cancerogeni, mutageni e sensibilizzanti
- Rischi biologici
- Movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi
- Agenti fisici : rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali
- Microclima
- Spazi confinati e a rischio atmosfere inquinate
- Rischi ferite da taglio e da punta per il settore sanitario
- Attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico
- Presenza di impianti elettrici ad alta tensione
- Presenza di lavoratori impiegati in mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria e di terzi
- Presenza di lavoratori che utilizzano un videoterminale per almeno 20 ore settimanali al netto di pause e interruzioni
- Presenza di apprendisti minorenni
- Presenza di lavoratori con disabilità
- Presenza di lavoratrici in gravidanza
- Lavoro notturno
Si procede alla nomina del Medico Compente anche se ne viene individuata la necessità durante la valutazione dei rischi e la produzione del DVR.
Il Medico Competente può inoltre essere nominato su richiesta dei lavoratori, se questa è ritenuta correlata ai rischi lavorativi.
Il Medico Competente è sempre nominato dal datore di lavoro.
Per individuare lo specifico dottore a cui rivolgersi è possibile usufruire della consulenza e del supporto del RSPP.
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Cosa succede se non si nomina il Medico Competente?
Per i titolari di aziende in cui è obbligatoria la Sorveglianza Sanitaria ma non è stato nominato il Medico Competente sono previste le seguenti sanzioni:
Assenza del Medico Competente in caso di rischi per la salute
- Ammenda da 1.500 € a 6.000 €
- in alternativa all’ammenda: pena detentiva da 2 a 4 mesi
(art. 55 co. 5 lett. d D.Lgs 81/2008)
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