Noi di Studio LARS, in questo articolo, parleremo delle visite mediche per l’assunzione, un argomento che, spesse volte, può comportare equivoci.  Parliamo di visite finalizzate a verificare l’assenza di controindicazioni ai compiti ai quali il lavoratore è adibito, per valutare la sua idoneità alle mansioni specifiche: il medico deve comunicare per iscritto l’esito del controllo al lavoratore ed al datore di lavoro.

Quali lavoratori sono obbligati alla visita per l’assunzione?

I lavoratori che sono obbligati alla visita medica preventiva prima dell’assunzione, sono quelli per i quali emerga dal Dvr, il documento di valutazione dei rischi, un valore di rischio particolare per la salute e la sicurezza. La sorveglianza sanitaria è prevista, nello specifico, per:

  • l’esposizione ad agenti fisici come rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, radiazioni ionizzanti, microclima e atmosfere iperbariche;
  • l’esposizione ad agenti biologici, cioè a qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano;
  • l’esposizione ad agenti chimici pericolosi per la salute;
  • l’esposizione all’amianto;
  • lo svolgimento di attività con l’utilizzo di videoterminali (cioè di qualsiasi apparecchiatura dotata di schermo, per almeno 20 ore medie settimanali);
  • lo svolgimento di lavoro notturno;
  • la movimentazione manuale dei carichi;
  • lo svolgimento di attività mediante apparecchi e macchinari.

 

La visita medica NON può essere effettuata :

  • per accertare stati di gravidanza;
    negli altri casi vietati dalla legge.

Nel caso di lavoratrice gestante, se il datore di lavoro non può spostare la dipendente ad altre mansioni, deve essere anticipato il periodo di interdizione obbligatoria, informando l’Ispettorato territoriale del lavoro e richiedendo l’attivazione del procedimento di astensione anticipata. L’Ispettorato deve emettere un provvedimento d’interdizione o diniego entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa relativa allo stato di gravidanza e ai rischi relativi alle mansioni e all’ambiente di lavoro.

La visita preventiva in fase preassuntiva (prima della assunzione formale)

Si tende a fare confusione tra due termini che noi di Studio LARS andremo ad analizzare e che è doveroso differenziare. La visita preventiva in fase preassuntiva viene fatta prima di essere stati assunti, per cui rappresenta, per il datore di lavoro, una forma di tutela attraverso la quale potrà essere certo di siglare un contratto di assunzione solo ed esclusivamente ai lavoratori che, successivamente alla visita medica, otterranno una piena idoneità alla mansione da parte del medico competente.

Può verificarsi, ad esempio, che il datore di lavoro decide di rinviare l’assunzione del lavoratore alla visita medica preventiva, verificando con la stessa che egli non risulta idoneo alla mansione assegnata

 

La visita preventiva (dopo l’assunzione, ma prima di iniziare a lavorare)

La visita medica all’atto della assunzione o visita medica preventiva – prima dell’invio alla mansione, ha come obiettivo solo ed esclusivamente la verifica della idoneità alla mansione e quindi verranno svolti, da parte del medico competente nominato, solo ed esclusivamente i controlli pertinenti alla mansione assegnata.

Immaginate quindi di dover ottenere una sorta di lasciapassare da parte del medico competente, il quale, attraverso la visita medica, stabilisce appunto se siete idonei alla mansione che il datore di lavoro vi ha assegnato

 

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