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Perché nominare un RSPP interno?

Il datore di lavoro può decidere se nominare come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) sé stesso, un dipendente o un consulente esterno.


Perché a volte viene preferito un RSPP interno all’azienda? Per diversi motivi:

La responsabilità penale della sicurezza sul lavoro è sempre in capo al datore di lavoro, che risponde anche di eventuali negligenze del RSPP. 

 

Questo aspetto può suscitare l’esigenza di volersi occupare personalmente di prevenzione e protezione, senza il supporto di figure esterne.


Un’autogestione che, pur mantenendo sempre il massimo rispetto degli obblighi di legge e della normativa, potrebbe anche avere approcci e focus diversi da quelli in genere previsti dai tecnici esterni.

Affidarsi a un esperto esterno permette di ottimizzare i tempi necessari a gestire la sicurezza sul lavoro in cambio di un corrispettivo economico

 

Ci sono, però, datori di lavoro che al risparmio di tempo preferiscono quello di budget


Questi titolari accetteranno volentieri la possibilità di occuparsi di Prevenzione e Protezione personalmente.

Non tutte le aziende sono uguali. Ci sono attività con un solo lavoratore, a rischio particolarmente basso, o gestite da figure professionali con una preparazione più che compatibile col tema della sicurezza sul lavoro. 

 

In casi come questi la presenza di un consulente esterno potrebbe apparire esagerata o ridondante, per cui si andrà a preferire un RSPP interno.

 

Ci sono anche casi, specie in aziende molto grandi o di settori specifici, in cui si preferisce assumere, per i più svariati motivi, figure professionali apposite che si andranno a occupare di prevenzione e protezione, sicurezza sul lavoro e attività analoghe. 

 

Oppure si andrà a formare un lavoratore già presente in azienda cambiando significativamente le sue mansioni


In casi come questi si avranno tutti i vantaggi del RSPP esterno, ma legando il professionista a un contratto di lavoro completamente diverso.

In determinate circostanze la presenza del RSPP all’interno dell’organigramma aziendale è obbligatoria per legge. 

 

Questo provvedimento di maggiore tutela riguarda società di settori che comportano un alto rischio di sicurezza per i lavoratori o di grandi dimensioni. 

 

La normativa vigente richiede l’obbligo del RSPP interno nei seguenti casi:

  • centrali termoelettriche;
  • aziende produttrici di esplosivi, polveri e munizioni; 
  • aziende estrattive con più di 50 lavoratori;
  • strutture di ricovero, sia private che pubbliche, con più di 50 lavoratori;
  • società con più di 200 lavoratori;
  • alcune realtà industriali e alcuni impianti e installazioni indicati da precise leggi.

Quali sono i requisiti per diventare RSPP?

Il RSPP può essere un soggetto interno all’azienda, come un dipendente, un socio o un collaboratore. In determinati casi anche lo stesso datore di lavoro può ricoprire questo ruolo.

 

Per essere nominati RSPP occorre soddisfare i seguenti requisiti:

  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore;
  • avere una formazione adeguata ai rischi dell’azienda in cui si lavora;
  • essere in possesso dell’attestato di frequenza dei corsi di formazione RSPP specifici per il livello di rischio dell’azienda;
  • frequentare corsi di aggiornamento ogni 5 anni.

Cosa succede se il RSPP non è stato formato?

Per i titolari che hanno nominato come RSPP un soggetto che non ha seguito il corso abilitante o i corsi di aggiornamento periodici sono previste le seguenti sanzioni:

 

Mancata nomina e formazione del Responsabile Sicurezza RSPP

  • Ammenda da 3.071,27 € a 7.862,44 €
  • in alternativa all’ammenda: pena detentiva da 3 a 6 mesi

(art. 55 co. 1 lett. b D.Lgs 81/2008)

La tua azienda non ha ancora formato il RSPP?

In quali aziende il datore di lavoro può diventare RSPP?

La normativa consente al datore di lavoro di assumere i compiti di RSPP solo se l’azienda rientra in determinate tipologie (art. 34 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.):

 

  • aziende artigiane fino a 30 addetti;
  • aziende industriali con un massimo di 30 addetti (escluse le attività di cui all’Art.1 del D.Lgs. 334/99 – Normativa SEVESO: aziende soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti o laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, strutture di ricovero pubbliche e/o private);
  • aziende agricole o zootecniche fino a 10 addetti;
  • aziende ittiche fino a 20 addetti;
  • aziende di altri settori che occupano un massimo di 200 addetti.

Il corso RSPP per datori di lavoro è uguale a quello per dipendenti?

Il legislatore ha previsto due approcci piuttosto diversi per la formazione dei RSPP interni.

 

 

Da una parte, la normativa presuppone che il dipendente nominato RSPP debba essere in grado di garantire un Servizio di Prevenzione e Protezione per certi versi paragonabile a quello dei consulenti esterni. 

 

 

Questo si traduce in una formazione approfondita e specializzata, con corsi abilitanti della durata minima di 100 ore, un esame finale e corsi di aggiornamento da 40 ore.

 

 

Dall’altra parte, la normativa prevede una formazione sostanzialmente più breve per i datori di lavoro che intendono auto-nominarsi RSPP. 

 

I corsi abilitanti per datori di lavoro hanno una durata compresa tra le 16 e le 48 ore a seconda del livello di rischio, mentre i corsi di aggiornamento hanno una durata compresa tra le 6 e le 14 ore.

 

Questo approccio differente è stato presumibilmente adottato perché la figura del Titolare/RSPP è prevista solo in aziende con un numero ridotto di lavoratori, mentre quella del RSPP dipendente risulta obbligatoria in aziende grandi o ad alto rischio.

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